IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152; Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 giugno 2002, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Lipari; Visto il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2002, con il quale e' stata disposta la proroga del sopra citato stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2002; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2003, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2003, con il quale e' stata disposta la proroga e la dichiarazione dello stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2003, rispettivamente nel territorio del comune di Lipari e nelle prospicienti aree marine; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2003, recante la dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2003, nel territorio delle isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 2003, con il quale e' stata disposta la proroga dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2004, con il quale e' stata disposta la proroga dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie fino al 31 dicembre 2005; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2005, con il quale e' stata disposta la proroga dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie fino al 31 dicembre 2006; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266, recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie, derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile»; Vista l'ordinanza di protezione civile del 2 luglio 2002, n. 3225, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale afflusso turistico nelle isole del comune di Lipari»; Vista la nota del sindaco del comune di Lipari del 21 marzo 2006; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2005, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilita' nella localita' di Mestre del comune di Venezia; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3273 del 19 marzo 2003, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilita' nella localita' di Mestre - comune di Venezia», nonche' l'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3417 del 2005; Considerato che, al fine di accelerare le attivita' previste dalla sopra citata ordinanza di protezione civile n. 3273 del 19 marzo 2003, si rende necessario integrare i poteri derogatori, in materia di espropri, conferiti al commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale per la viabilita' di Mestre ai sensi della medesima ordinanza; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre 2005, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2006, dello stato di emergenza nel territorio delle regioni Marche e Umbria in ordine agli eventi sismici del 26 settembre 1997 e nella provincia di Terni il 16 dicembre 2000; Viste le precedenti ordinanze emesse per fronteggiare la situazione d'emergenza conseguente alla crisi sismica che ha interessato le regioni Marche ed Umbria e in particolare l'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3408 del 4 marzo 2005; Visto l'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3485 del 22 dicembre 2005, il quale, tra l'altro, ha differito fino al 31 dicembre 2006, il termine per il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali nonche' delle entrate di natura patrimoniale ed assimilate dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali; Considerato che appare opportuno differire anche il termine per il recupero dei tributi non corrisposti per effetto dei provvedimenti di sospensione; Viste le note del 22 febbraio e del 17 marzo 2006 del presidente della regione Umbria e del 24 febbraio 2006 del presidente della regione Marche; Viste le ordinanze di protezione civile n. 2741 del 30 gennaio 1998, n. 2782 del 9 aprile 1998, n. 2817 del 24 luglio 1998, n. 2980 del 27 aprile 1999, n. 3028 del 18 dicembre 1999, n. 3022 del 17 novembre 1999, n. 3061 del 30 giugno 2000, n. 3098 del 14 dicembre 2000 e n. 3361 dell'8 luglio 2004, emanate per fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio della provincia di Rieti conseguente agli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997; Visto l'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3452 del 1° agosto 2005, con il quale il presidente della provincia di Rieti e' nominato commissario delegato per provvedere, in regime ordinario ed in via d'urgenza all'attuazione ed al completamento di tutte le iniziative gia' programmate per il superamento della situazione di criticita' nel territorio della provincia di Rieti conseguente agli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, nonche' il successivo art. 13 dell'ordinanza di protezione civile n. 3485 del 22 dicembre 2005; Vista la nota in data 15 marzo 2006 del presidente delta provincia di Rieti - commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3452 del 2005; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 luglio 2005, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 luglio 2006, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Sondrio minacciato dalla frana di Spriana; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3474 del 18 novembre 2005, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la situazione di pericolo determinata dalla frana di Spriana»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2005, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno e' stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2006; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3348 del 2 aprile 2004, n. 3364 del 13 luglio 2004, n. 3378 dell'8 ottobre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3388 del 23 dicembre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3449 del 15 luglio 2005, n. 3452 del 1° agosto 2005, n. 3494 dell'11 febbraio 2006 e n. 3506 del 23 marzo 2006; Vista la nota in data 10 marzo 2006 dell'assessore alle politiche ambientali, ciclo integrato delle acque, difesa del suolo e protezione civile della giunta regionale della Campania; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2005, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 maggio 2006, lo stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione siciliana; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2005, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 maggio 2006, lo stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi in atto nel territorio della Regione siciliana; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante l'estensione degli ambiti derogatori relativi agli stati di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi, di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione in atto nel territorio della Regione siciliana; Viste le ordinanze di protezione civile n. 2983 del 31 maggio 1999, n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000, n. 3136 del 25 maggio 2001, n. 3190 del 22 marzo 2002, n. 3265 del 21 febbraio 2003, n. 3334 del 23 gennaio 2004, n. 3417 del 24 marzo 2005; Ravvisata la necessita' di assicurare il superamento delle summenzionate situazioni di emergenza entro i termini di scadenza fissati nei predetti decreti di proroga; Tenuto conto che detta finalita' puo' essere utilmente perseguita solo mediante l'adozione di un'ordinanza di protezione civile che, con riferimento ai predetti contesti emergenziali, consenta al presidente della Regione siciliana - commissario delegato di procedere al rilascio delle autorizzazioni relative agli impianti per la gestione dei rifiuti, per la depurazione e per il riuso delle acque reflue; Viste le note rispettivamente del 24 gennaio e del 2 febbraio 2006 del commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia; Vista la nota in data 1° febbraio 2006 del vice-commissario per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia; Viste le note in data 1° e 8 febbraio e del 22 marzo 2006 del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la nota del 3 aprile 2006 del vice-commissario per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2005, recante la dichiarazione di «grande evento» per lo svolgimento dei mondiali di nuoto «Roma 2009» nel territorio della provincia di Roma; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 29 dicembre 2005, recante «Disposizioni urgenti per lo svolgimento nel territorio della provincia di Roma dei mondiali di nuoto «Roma 2009»; Visto il protocollo di intesa relativo alla citta' dello sport tra il comune di Roma, l'Universita' degli studi di Roma «Tor Vergata», il Comitato olimpico nazionale italiano ed il Sistema integrato infrastrutture e trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna, che ha comportato la definizione di un primo quadro esigenziale; Visto il progetto architettonico preliminare redatto dal Sistema integrato infrastrutture e trasporti del Lazio, Abruzzo e Sardegna approvato in data 28 luglio 2005, n. 387; Vista la nota del commissario delegato in data 10 marzo 2006 con la quale e' stata sollecitata all'Universita' degli studi di Roma «Tor Vergata» la messa a disposizione delle aree necessarie per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma, e considerata, quindi, l'improcrastinabile necessita' di disporre delle aree medesime; Vista la nota del 5 aprile 2006 dell'assessore all'urbanistica politiche della programmazione e pianificazione del territorio del comune di Roma; Considerata la necessita' di implementare le strutture sportive di proprieta' pubblica e privata, funzionali alla celebrazione del «grande evento»; Ritenuta la necessita' di prevedere un unico contesto decisionale per l'approvazione, da parte del commissario delegato, dei progetti degli interventi funzionali alla gestione del «grande evento», anche derogando alle competenze, in detta materia, degli organi decisionali dell'Universita', si' da assicurare la somma urgenza della realizzazione degli interventi stessi; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 agosto 2003, n. 3306, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nel territorio del comune di Reggio Calabria» e del 26 marzo 2005, n. 3421, recante ulteriori disposizioni di protezione civile per l'approvvigionamento idrico nel detto comune; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 settembre 2005, con il quale e' stato dichiarato lo stato di criticita' in conseguenza delle grave situazione in cui versa la popolazione del sud del Sudan; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3468 del 13 ottobre 2005, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare la grave situazione in cui versa la popolazione del sud del Sudan»; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, art. 1, comma 2, n. 3361 in data 8 luglio 2004, art. 5, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004, art. 8, n. 3382 del 18 novembre 2004, art. 8, n. 3390 del 29 dicembre 2004, art. 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005, art. 1, n. 3399 del 18 febbraio 2005, art. 6, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005, art. 6, n. 3443 del 15 giugno 2005, art. 9, n. 3449 del 15 luglio 2005, art. 2, comma 1, n. 3469 del 13 ottobre 2005, art. 5, comma 6, n. 3479 del 14 dicembre 2005, n. 3481 del 19 dicembre 2005, n. 3491 del 25 gennaio 2006, articoli 13 e 15, n. 3493 in data 11 febbraio 2006 e n. 3506 del 2006, art. 7, recanti disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania; Vista la nota n. 773 del 30 marzo 2006 del presidente della regione Liguria; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Al fine di tutelare l'incolumita' pubblica mediante la realizzazione urgente di interventi di consolidamento della frazione di Acquacalda sita nel comune di Lipari, il sindaco del medesimo comune e' autorizzato a rimodulare con proprio provvedimento motivato e secondo criteri oggettivi e di rigorosa perequazione, il finanziamento concesso al comune di Lipari dal Ministero dell'interno con decreto dell'8 novembre 2005 per gli interventi da porre in essere in localita' Acquacalda nel comune di Lipari, nella Baia di Levante dell'isola di Vulcano, nonche' in localita' «Sopra Lena» nell'isola di Stromboli.